Avvocato Domenico Esposito
 

 

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA DELL’AGOSTO 2010

In vigore dall’agosto di quest’anno (2010), di seguito sono riportate, a stralcio, le modifiche al codice della strada di maggiore interesse.

 

Art. 97 – Modifiche ai ciclomotori
5. Aumentate le sanzioni (da euro 779 a euro 3.119) per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52, o circola su tale ciclomotore (da euro 389 a euro 1.559).
10. Chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Art. 100 - Targhe personalizzate
3-bis. Le targhe sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
Art. 115 - Esercitazioni di guida

  1. Solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio;
  2. purchè accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni;
  3. previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore;
  4. solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato;
  5. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".
  6. Se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
  7. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

Limiti di età
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

Art. 117 – Neopatentati, limitazioni nella guida
2 bis. Patente B, per il primo anno dal rilascio solo autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tarasuperiore a 55 kW/t.

Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
2-ter. Al primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici.
La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1 (soggetti che hanno guidato dopo aver assunto bevande alcoliche e che effettuano attività di rtasporto di persone, cose o con mezzi a pieno carico di massa superiore a 3.5 t) e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.

Art. 121 - Esame di idoneità
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
11. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

Art. 122 - Esercitazioni di guida
1. Il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato

Art. 126 bis - Patente a punti
6. Il titolare della patente che, dopo la notifica di una prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti,  deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica.

Art. 128 - Revisione della patente di guida
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Art. 130 bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone ABROGATO

Art. 142 - Limiti di velocità
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive dei tracciato, previa installazione degli appositi segnali.

9. Aumento delle sanzioni: Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma una somma da euro  779  a  euro  3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, per il 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.
12-ter. Detti enti devono utilizzare le somme per realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Art 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadri cicli, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori.

Art. 157 – Motore in moto per mantenere in funzione l’impianto di condizionamento
Abrogato il divieto di tenere il motore acceso, durante la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso.
Resta, invece, il medesimo divieto nelle ipotesi di sosta del veicolo.

Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
Aumento delle sanzioni per la sosta
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonchè in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonchè sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli.

Per la sosta
- in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia;
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento anche in loro prossimità;
- fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonchè negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;
- sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. sanzioni da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.

Art. 176 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
Revoca della patente di guida per invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi, nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli.

Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme consentito ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, e per il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità. le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, nonchè la documentazione che deve essere esibita, saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

Art. 182 - Circolazione dei velocipedi
Obbligo, per il conducente di bicicletta, d’indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità:
fuori dai centri abitati
o nelle gallerie, d’indossare
da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

Art. 186-bis. - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
Tasso alcolico pari a 0 (ZERO) per:
- conducenti di età inferiore a ventuno anni;
- conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.
Sanzione:
da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli).
In caso d’incidente, sanzioni raddoppiate.
Se conducente di età inferiore a 21 anni o neopatentato (da 3 anni):
- tasso alcolimetrico da 0,5 a 0,8 grammi/litro, sanzioni aumentate di un terzo;
- tasso alcoli metrico oltre 0,8 grammi/litro, sanzioni aumentate da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Conducenti di autobus o veicolidi massa superiore a 3,5 t con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): revoca della patente di guida.
Rifiuto dell’accertamento: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo.
Per soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, mentre se è stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso a di sostanze stupefacenti
Arresto da sei mesi ad un anno e sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Neopatentati 8entro 3 anni9 e minori di anni 21, sanzioni aumentate da un terzo alla metà.
Conducenti autobus e mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t o recidivi in un triennio: revoca patente.
Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
In caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, pene raddoppiate e revoca della patente di guida.

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente
9-bis. Obbligo di fermarsi e soccorrere l’animale per incidente ricollegabile al comportamento dell’utente della strada.

Art. 201 - Notificazione delle violazioni
Obbligo di notifica del verbale di accertamento di infrazione entro novanta giorni.

Art. 202 - Pagamento in misura ridotta
Quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis (limiti di velocità), 148 (sorpasso), 167 superamento della massa limite), in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Art. 204-bis - Ricorso al giudice di pace
3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.
4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

 

Art. 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente
Entro cinque giorni dal ritiro il conducente a cui è stata sospesa la patente, se dalla violazione violazione non è derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 218-bis. - Applicazione della sospensione della patente peri neo-patentati
Per i neopatentati (3 anni dal conseguimento) patente B, quando è prevista la sospensione della patente, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

Art. 219 - Revoca della patente di guida
Quando è prevista la revoca della patente di guida, l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo per i motivi di cui al paragrafo precedente costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.